11 aprile 2024

Nota di informazione giuridica
RICORSO PROMOSSO DA ANCSA

A.N.C.S.A. informa

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Lettera di informazione giuridica del ricorso promosso A.N.C.S.A

L’ANCSA, con il patrocinio dell’avv. Giuseppe Altieri, ha tempestivamente proposto al TAR del Lazio un ricorso contro le disposizioni contenute nella circolare n. 300/STRAD/1/0000004054.U/2024/204 del 8 FEBBRAIO 2024, emanata dal Ministro dell’interno , dipartimento di pubblica sicurezza, direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciale della polizia di stato, nella parte in cui ha previsto la possibilità che il veicolo sequestrato perché privo di copertura assicurativa possa essere condotto nel luogo scelto per la custodia dallo stesso conducente, su percorso espressamente indicato dall’organo accertatore, qualora non vi siano motivi ostativi.

L’udienza di discussione della sospensiva è fissata per il prossimo 14 maggio 2024.

Nel frattempo risulta che altri soggetti hanno presentato analogo ricorso.
L’ANCSA, nell’interesse della categoria dei custodi e soccorritori stradale e in spirito di collaborazione con tutti gli operatori del settore, siano o no associati, ha deciso di sostenere in giudizio anche il ricorso presentato da altri chiedendo che venga riunito a quello proposto in via autonoma.

Ecco le ragioni per le quali è stato chiesto l’annullamento della circolare.

Eleonora Testani
Presidente ANCSA

Violazione e falsa applicazione dell’art. 193 codice della strada decreto legislativo 30.4.1992 n. 285 .
Eccesso di potere. Difetto assoluto di motivazione. Contraddittorietà, ingiustizia manifesta. Perplessità. Illogicità, irragionevolezza e non corrispondenza con il quadro normativo di riferimento.


L’art. 11 comma 3 del codice della strada stabilisce : Ai servizi di polizia stradale provvede il ministero
dell’interno , salve le attribuzioni dei comuni per quanto concerne i centri abitati. Al ministero dell’interno
compete , altresì il coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati”.

Art. 21 comma primo del regolamento di attuazione del codice della strada stabilisce : Ai compiti di
coordinamento dei servizi di polizia stradale di cui all’art. 11 comma terzo del codice provvede con proprie
direttive“.

Servizi di polizia stradale che vengono attuati dal Ministero dell’Interno con proprie direttive, cioè con quello speciale atto amministrativo che rientra nell’attività e nelle competenze proprie del superiore gerarchico (propriamente o impropriamente) e consiste sostanzialmente nell’indicare agli organi inferiori, gerarchicamente o funzionalmente dipendenti, criteri interpretativi ed applicativi uniformi in una determinata materia.

Nel caso in esame l’atto impugnato, pur essendo denominato circolare, è in realtà un atto a contenuto normativo che non pone semplici direttive ma introduce illegittimamente nuove disposizioni dirette a regolare l’ attività della polizia stradale nel caso di sequestro di veicolo sprovvisto di copertura assicurativa.

Prescrizioni che incidono sui diritti ed interessi legittimi dei ricorrenti perché provocano di fatto una riduzione del
numero di veicoli affidati al custode acquirente o al custode inserito nell’elenco prefettizio o all’esercente l’attività di
soccorso stradale.

Nella suddetta circolare, a pagina 7, viene richiamata la nota 21 che testualmente precisa: di conseguenza, appare legittimo che il veicolo sequestrato perché privo di copertura assicurativa possa essere condotto nel luogo scelto per la custodia dallo stesso conducente, su percorso espressamente indicato dall’organo accertato, qualora non vi siano motivi ostativi.

Orbene, questa affermazione appare ictu oculi in contrasto con quanto previsto dell’art. 193 del codice dell strada il quale, al comma 4, stabilisce che L’organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio , individuato dall’organo accertatore o in caso di particolari condizioni concordato con il trasgressore.
E’ palese che prevedere che la circolazione debba essere fatta cessare e che il veicolo sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in un luogo non soggetto a pubblico passaggio indica chiaramente una modalità di gestione del veicolo conseguente alla violazione dell’art. 193 che è incompatibile con la possibilità che il veicolo possa circolare anche solo per il percorso dal luogo del sequestro al luogo del deposito.
Anzi l’utilizzo dei termini prelevato e trasportato indica chiaramente che il veicolo debba spostato esclusivamente con il carro attrezzi.
Ciò a prescindere se il carroattrezzi sia del custode giudiziario ovvero di un terzo chiamato dal trasgressore
o proprietario a cui è stato affidato il veicolo in custodia.
La violazione di legge è palese: il codice della strada laddove, in conseguenza dell’obbligo di far cessare la circolazione, consente che il veicolo sia condotto in altro luogo lo prevede espressamente , come avviene nella fattispecie prevista dall’art. 80 comma 14 laddove è stabilito che è consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per la prescritta revisione.

Inoltre, si rileva come detta previsione della circolare impugnata , fermi restando i profili di illegittimità sopra denunciati per contrasto con la previsione di legge, involge interessi generali dato che, consentendo la circolazione di un veicolo sprovvisto di circolazione, laddove dovesse verificarsi un sinistro la copertura è assicurata dal Fondo di Garanzia delle vittime della strada.

E laddove il Fondo dovesse esercitare rivalsa questa sarebbe possibile non solo nei confronti del conducente e del proprietario ma anche nei confronti degli appartenenti delle Forze di Polizia che hanno autorizzato la circolazione, seppure per il tratto dal luogo di sequestro a quello di custodia. Senza dimenticare l’incidenza in punto di aumento del premio di assicurazione a carico della generalità dei cittadini dato che il Fondo per le vittime della strada è finanziato con una quota del premio di assicurazione. Circostanze queste che annullano gli effetti della previsione contenuta nella circolare la cui ratio è evidentemente quella di limitare le spese di recupero e custodia dei veicoli sequestrati. Interesse a ricorrere.

L’alterazione del procedimento introdotta dalla circolare impugnata che impone, in violazione di quanto previsto dall’art. 193 codice della strada, che il veicolo sia condotto dallo stesso conducente fino al luogo di custodia, non solo incide sugli interessi legittimi dei ricorrenti che vedono ridotte le loro possibilità di ottenere l’affidamento dei veicoli sequestrati ma produce una lesione anche degli interessi generali, sottesi all’impianto normativo originario e diretti a tutelare l’esigenza che detti veicoli siano immediatamente sottratti alla circolazione in condizioni di sicurezza per gli utenti della strada.
Esigenze generali che non possono essere tutelate se si consente al conducente di un veicolo sprovvisto di copertura assicurativa obbligatoria di condurre il veicolo fino al luogo di custodia.

Non vi è dubbio che i ricorrenti subiscono direttamente gli effetti della circolare che, proprio per la parte in cui ha introdotto una illegittima previsione di conduzione del veicolo e non la sua cessazione, prelievo e trasporto, comporta una restrizione delle ipotesi nelle quali il veicolo invece deve essere affidato al custode giudiziario ovvero trasportato con l’intervento del carroattrezzi.

Dato che gli effetti della circolare incidono direttamente sui diritti ed interessi legittimi dei ricorrenti questi sono portatori di interesse attuale e concreto per impugnare il provvedimento amministrativo de quo.

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